La raccolta dei funghi è permessa nel rispetto delle norme provinciali vigenti.
Nelle Riserve Integrali può raccogliere solo chi risiede nei Comuni o Enti proprietari della Riserva.
Nelle Riserve Speciali la raccolta è riservata ai residenti dal 1 aprile al 15 luglio.
Il Parco può stabilire ulteriori limitazioni temporanee o locali, sempre segnalate sul territorio.
Norme di attuazione del Piano del Parco
ART. 27 - DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI
1. La raccolta dei funghi è consentita nel rispetto delle norme provinciali vigenti, ad eccezione delle Riserve Integrali A dove è consentita in modo riservato ai soli residenti nei Comuni ed Enti proprietari interessati dalla Riserva. Nelle Riserve Speciali a tutela passiva RSP, nel periodo dal 1 aprile al 15 luglio la raccolta dei funghi è consentita in modo riservato ai soli aventi diritto di cui all'Art. 15, comma 2, fatta salva la fattispecie di cui all'Art. 16, comma 6 lett. c).
2. La Direzione del Parco può disporre, in accordo con i comuni e gli Enti proprietari, ulteriori limitazioni di raccolta per determinate località che devono essere opportunamente segnalate sul terreno mediante idonea segnaletica.




