Nel Parco è vietato raccogliere o danneggiare la flora spontanea.
È consentita solo la raccolta a mano dei piccoli frutti del sottobosco, nel rispetto delle regole e dei periodi stabiliti. Il Parco può autorizzare raccolte per fini scientifici o di conservazione.
Norme di attuazione del Piano del Parco
ART. 26 - TUTELA DELLA FLORA E PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO
1. Nel Parco è vietata la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea. È consentita la raccolta a mano dei prodotti del sottobosco (piccoli frutti) salvo che nelle zone e nei tempi sotto specificati. Nel rispetto delle limitazioni e dei vincoli imposti dalla legislazione provinciale di riferimento, per i residenti e gli aventi diritto nel territorio dei comuni del Parco, sono fatti salvi gli usi locali e i diritti di raccolta della flora e dei prodotti del sottobosco.
2. Nelle zone di Riserva integrale A, la raccolta dei prodotti del sottobosco e della flora spontanea, è riservata ai soli residenti ed aventi diritto nei Comuni interessati dalla riserva.
3. Nelle Riserve Speciali a tutela passiva RSP, la raccolta della flora spontanea è riservata ai soli residenti ed aventi diritto nei Comuni interessati dalla riserva.
4. Nelle Riserve Speciali a tutela passiva RSP, la raccolta dei prodotti del sottobosco è ammessa salvo che per il periodo dal 1 aprile al 15 luglio nel quale essa è riservata ai soli residenti ed aventi diritto nei Comuni interessati dalla riserva e fatta salva la fattispecie di cui all'Art. 16, comma 6 lett. c).
5. Il Parco può autorizzare, per fini di ricerca scientifica e di conservazione, il prelievo e l'asporto di fiori di flora spontanea, piante officinali, muschi e licheni.
6. La Direzione del Parco può disporre, sentito l'Ente proprietario, ulteriori divieti di raccolta per la salvaguardia di determinate località dalla frequentazione, con areali che possono variare in seguito a particolari emergenze stagionali, ma che devono essere opportunamente segnalati sul terreno mediante idonea segnaletica.





