Il Parco protegge tutte le specie animali, stanziali e migratorie, garantendo l'equilibrio tra le diverse componenti dell'ecosistema. Particolare impegno è dedicato alla tutela dell'orso bruno, simbolo di valore etico, storico e naturalistico.
Norme di attuazione del Piano del Parco
ART. 28 - CONSERVAZIONE DELLA FAUNA
1. Il Parco tutela tutte le specie animali, stanziali e migratorie, attraverso l'adozione di un apposito Complemento Faunistico, che grazie all'analisi dello status delle popolazioni animali, individua le priorità in termini di conservazione, con particolare riferimento all'obiettivo di ricercare il migliore equilibrio tra le diverse componenti dell'ecosistema. Il Complemento Faunistico e le sue varianti sono adottate dal Comitato di Gestione e sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale.
2. Il Parco si impegna nella conservazione dei grandi carnivori, con particolare riferimento all'orso bruno, ricordando l'impegno che ha sempre caratterizzato l'ente nei confronti della specie e riconoscendo la responsabilità etica, storica, culturale e naturalistica connessa alla sua presenza.
3. In aggiunta a quanto disposto dalla normativa provinciale di riferimento, nel Parco:a) è vietato alterare, disperdere, distruggere nidi di formiche o asportarne uova, larve e adulti;
b) è vietato disturbare gli uccelli in nidificazione, raccoglierne i nidi o le uova;
c) è vietata la cattura di uova e girini degli anfibi, nonché la cattura degli adulti e di tutte le specie di rettili, anfibi e lumache con chiocciola;
d) è vietato arrecare disturbo alla fauna nel corso di attività sportivo-ricreative.4. Il Parco può rilasciare, ai ricercatori che ne facciano richiesta, autorizzazioni in deroga alle norme del presente articolo, per motivate ragioni di ricerca scientifica.
5. Il Parco promuove la fruizione estetica della fauna, in accordo con le definizioni e i contenuti del Piano Faunistico Provinciale, favorendo l'osservazione e la percezione della presenza degli animali selvatici, nel rispetto del comma 3 del presente articolo.
6. Con riferimento alla presenza dei cani nel territorio del Parco:a) è vietato l'utilizzo e l'addestramento del cane segugio, salvo le attività di censimento consentite dalla legge;
b) in merito alla problematica dei cani randagi o inselvatichiti privi di proprietari, il Parco si attiva per la segnalazione alle autorità competenti;
c) è fatto obbligo di tenere sempre i cani al guinzaglio. Sono fatte salve le seguenti attività:1. ricerca o addestramento legate all'attività di protezione civile;
2. ferma e recupero di selvaggina, limitatamente all'azione di caccia;
3. recupero di selvaggina ferita;
4. operazioni di censimento della fauna;
5. supporto all'azione di vigilanza e controllo in materia di caccia;
6. guardia di animali al pascolo.






