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Regolamento campeggio

L'attività di campeggio libero è vietata.     
Ma cosa dice la normativa in realtà?

Norme di attuazione del Piano del Parco
ART. 30 - DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ E MANIFESTAZIONI - COMMA 6
6. Per l'attività di campeggio libero è ammesso esclusivamente l'insediamento singolo occasionale, come definito dalla vigente normativa provinciale, per esigenze di bivacco alpino, dal tramonto all'alba, in zone non servite da strutture ricettive e a distanza dalle rive dei laghi. Il Parco può autorizzare, per motivi di ricerca scientifica, manutenzione del territorio e attività didattico ed educative coerenti con le finalità del Parco, insediamenti occasionali prolungati oltre le 24 ore. Sono ammessi gli allestimenti mobili, come definiti dalla normativa provinciale di riferimento, nelle aree appositamente individuate nella Tav. 2 del PdP che, nella fattispecie, costituisce strumento ricognitivo di tipo gestionale.

Quindi è ammesso esclusivamente l'insediamento singolo occasionale, per esigenze di bivacco alpino, dal tramonto all'alba, in zone non servite da strutture ricettive e a distanza dalle rive dei laghi. 
Non è possibile campeggiare liberamente nel Parco.

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