Le Regole di Spinale e Manez, per la storia e l’estensione del patrimonio silvano e alpestre, sono tra le Proprietà Collettive più note.
TERRITORIO E PERSONE INSIEME
Dal 1249 lo spirito collettivo e la bellezza del patrimonio silvano ed alpestre convivono. La natura e i principi sui quali si fonda la proprietà collettiva, garantiscono i valori di inalienabilità, indivisibilità e conservazione della primitiva consistenza patrimoniale. Ciò fa delle Regole un’Istituzione di tutela del territorio. La forza e la serietà del principio originario si è conservata nel tempo, mantenendo fede a valori e comportamenti rispettosi della terra e della nostra montagna.
Le Regole di Spinale e Manez, per la quantità di documenti storici e giuridici fino a noi pervenuti, per la ricchezza e l’estensione del patrimonio silvano ed alpestre, per la presenza attiva a livello istituzionale, sono le Proprietà Collettive più importanti delle Giudicarie e fra le più note in Trentino.
DUE REGOLE DUE TERRITORI
La Regola di Spinale (3.970 ettari nella zona di Madonna di Campiglio) comprende la Val Brenta, Vallesinella, il monte Spinale, il Grostè e parte del Gruppo di Brenta (patrimonio dell’Umanità dal 2009). La Regola di Manez (680 ettari) è situata tra la Val d’Algone e la Val Rendena.
Il territorio complessivamente è pari a ettari 4.650, di cui 2.035 boscati. La superficie compresa nel Parco Naturale Adamello Brenta è di 3.611 ettari.
I Comuni catastali di competenza sono rispettivamente Ragoli 2^ parte e Montagne.
A Ragoli 1^ parte vi è la sede amministrativa.
COSA SONO LE REGOLE
La Comunità delle Regole è una proprietà collettiva degli abitanti (discendenti dalle antiche famiglie originarie o dopo 30 anni di residenza per gli immigrati) del comune di Tre Ville (ex Ragoli, Preore e Montagne) che in passato costituivano l’antica Comunità di Preore con le sue Vicinie.
Le origini sono preromane, per qualcuno addirittura retiche dato l’uso del bene indiviso.
Infatti si ricorda come prerogativa dei Reti l’introduzione del «diviso» e dell’«indiviso» nel fondare un villaggio. Mentre il «diviso» era il terreno nelle vicinanze del villaggio assegnato ad ogni famiglia, l’«indiviso» era il terreno non spartito, di proprietà di tutta la comunità. Spesso veniva lavorato in comune da tutti gli abitanti del villaggio che ne godevano e si dividevano i prodotti (fieno, legna, selvaggina, pesca, etc…)
Tale principio è rimasto inalterato nella Comunità delle Regole.
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