Il Comitato di gestione è composto da 73 membri così suddivisi:
a) un membro in rappresentanza di ciascun comune ricadente nel parco; il numero dei membri è elevato a due se il territorio comunale compreso nel parco supera i 2.500 ettari, a tre se supera i 5.000 ettari; in questi casi un membro rappresenta le minoranze consiliari;
b) un membro in rappresentanza di ciascun comune non ricadente nel parco che sia proprietario di almeno 140 ettari di terreni compresi nel parco;
c) un membro in rappresentanza dell'Agenzia provinciale delle foreste demaniali, nel caso in cui il parco interessi territori rientranti nelle foreste demaniali provinciali;
d) i dirigenti delle strutture provinciali di secondo livello competenti in materia di conservazione della natura, foreste e fauna, aziende agricole, urbanistica e tutela del paesaggio;
e) due membri designati dalle Regole di Spinale e Manez e un membro designato dalla Magnifica Comunità di Fiemme per ciascun ente parco che interessa i rispettivi territori;
f) due membri in rappresentanza, ciascuno, rispettivamente del Museo Tridentino di Scienze naturali e della Fondazione Mach;
g) un membro in rappresentanza della Società degli alpinisti tridentini (SAT);
h) due membri designati a maggioranza dalle associazioni protezionistiche che costituiscono articolazioni provinciali di associazioni nazionali, aventi come fine statutario la conservazione dell'ambiente naturale, riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
i) un membro designato dalle associazioni più rappresentative delle associazioni agricole e dei coltivatori diretti;
j) un membro designato a maggioranza dalle aziende per il turismo territorialmente interessate;
k) un membro designato dagli organismi associativi a livello provinciale degli imprenditori;
l) un membro designato dall'associazione dei cacciatori più rappresentativa della provincia di Trento e un membro designato, congiuntamente, dalle associazioni o società di pescatori sportivi locali concessionarie di diritti di pesca sulle acque ricadenti nel parco;
m) un membro in rappresentanza di ciascuna comunità ricadente nel parco;
n) tre rappresentanti delle amministrazioni separate dei beni di uso civico presenti nel parco.
2. Per ciascuno dei membri titolari previsti dal comma 1, gli enti e le associazioni ivi indicati designano rispettivamente un proprio membro supplente.
3. I membri supplenti partecipano alle sedute del comitato di gestione solo in caso di assenza del rispettivo membro titolare.
Art. 3 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg
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